Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo "A. Montini" di Castelnuovo del Garda (Vr)

Via degli Studi, 1- 37014 Castelnuovo del Garda (VR)  Tel. +39 045 757 01 17

Circolare n° 137

CASTELNUOVO DEL GARDA, 29/11/2023



Agli alunni/genitori ( Infanzia, Primaria, Secondaria I grado )

Ai docenti ( Infanzia, Primaria, Secondaria I grado )

Al personale ATA ( Infanzia, Primaria, Secondaria I grado )



Oggetto: Genitori, docenti e ATA secondaria - Validità anno scolastico

Ai genitori e ai docenti della scuola SECONDARIA

Al personale ATA

Agli Atti della Scuola 

“IC Montini” di Castelnuovo del Garda

CIRCOLARE N° 137

 OGGETTO: validità dell’anno scolastico

 Gentili genitori,

la frequenza scolastica è obbligatoria: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi” (Art. 3, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Sulla base di quanto previsto dall’art.5, del D.Lgs. n.62/17 e a seguito della nota ministeriale n.1865 del 10/10/2017, per la scuola secondaria di primo grado, al fine di procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore individuale annuo, comprensivo di tutte le discipline previste dall’ordinamento.

Il monte ore annuo di frequenza minimo utile per la validità dell’anno scolastico è:

  • per il Tempo Ordinario: 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui ¾ corrispondono a 743 ore
  • per l’Indirizzo musicale: 1056 ore di monte ore individuale annuo, di cui ¾ corrispondono a 792 ore

 Di conseguenza, ai fini della validità dell’anno scolastico, il numero massimo di ore di assenza nel Tempo Ordinario ammonta a 247 ore, mentre nell’Indirizzo musicale a 264 ore.

La normativa riconosce comunque una serie di casistiche per le quali è prevista la possibilità di una deroga, consentendo così di abbassare il monte ore individuale annuo di assenze. Le motivazioni devono essere sempre debitamente dichiarate e documentate riguardo ai seguenti casi:

  1. ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente documentati e certificati;
  2. assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico e debitamente convalidate da disposizione dell’ASL;
  3. terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
  5. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988, intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989, intesa con l’unione delle Comunità Ebraiche Italiane).

Si ricorda, comunque, che le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’Esame finale di ciclo.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annapia De Caprio

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

 






Allegati:

137 circolare validità anno scolastico.pdf



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DE CAPRIO ANNAPIA

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